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La guida al nuovo processo civile

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27 MAGGIO 2009

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Comma 15-Ispezioni: aumento della sanzione per il rifiuto-Il comma 15 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa.

Comma16-Pubblictà sentenze anche su internet, radio e tv-Il comma 16 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c., autorizzandone la pubblicazione su testate radiofoniche, televisive e in siti internet.

Comma 17-Contenuto sentenza: concisa esposizione di fatto e diritto-Il comma 17, attraverso una novella all'art. 132 c.p.c., semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Comma18-Notifiche: se il destinatario non ha la posta elettronica-Il comma 18, modificato dalla Camera, aggiunge un comma all'art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni informatiche, disciplinando il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica.

Comma 19-Improrogabilità termini perentori: eccezione-Il comma 19 interviene sull'istituto della rimessione in termini, consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.


ARTICOLO 46- Processo di cognizione
L'articolo 46 è composto da 24 commi che intervengono sul Libro II del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. La Camera, in terza lettura, ha modificato un comma e ne ha inserito uno nuovo.

Comma 1-Atto di citazione: norma di coordinamentoIl comma 1 novella il terzo comma dell'art. 163 c.p.c., relativo al contenuto dell'atto di citazione, coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza (come modificato dall'art. 45, comma 2, del disegno di legge in esame).

Comma 2-Difetto di rappresentanza: nuovo termine perentorio alle partiIl comma 2 novella l'art. 182 c.p.c., in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione.182

Comma 3-Rimessione in termini: norma di coordinamentoIl comma 3 contiene l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c., conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo dell'art. 153 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 19, del disegno di legge in esame.184bis

Comma 4-Consulente tecnico: anticipazione tempiIl comma 4 modifica l'art. 191 c.p.c. in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi.191

Comma 5-Consulente tecnico: il giudice stabilisce il termine per presentare la relazione Sostituisce il terzo comma dell'art. 195: la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Comma 6-7-Prova testimoniale: sanzione anche per la seconda mancata comparizioneI commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'art. 249 c.p.c., in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il comma 7, novellando l'art. 255 c.p.c., disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. 249, 255

Comma 7-Testimonianza scritta-Il comma 8 prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. La Camera dei deputati ha apportato una modifica al settimo comma del nuovo art. 257-bis, il quale prevede che la testimonianza – quando riguardi documenti di spesa già depositati – possa essere resa con dichiarazione sottoscritta, senza bisogno di ricorrere al modello di testimonianza di cui al nuovo art. 103-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 52 del disegno di legge in esame). Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che la suddetta dichiarazione scritta dovesse essere "ricevuta" dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, la Camera ha stabilito che essa venga "trasmessa" al difensore

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27 MAGGIO 2009
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